La ricevuta di avvenuta consegna è il “depositato” ad ogni effetto di legge: l’ultima conferma della Cassazione
Il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata, con la conseguenza che la verifica da parte del Giudice della tempestività del ricorso deve avvenire con riferimento a tale momento.