Ricorso per cassazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26109/2016 proposto da:
F.M., elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELE PISACANE; – ricorrente –
contro
A.G., A.F., elettivamente domiciliati in ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato LUIGI AMBROSIO, FRANCESCO AMBROSIO; – controricorrenti –
avverso la sentenza n. 3312/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 05/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 20/09/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI. Dato atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.
Svolgimento del processo
che: la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di rilascio di un fondo rustico già concesso in comodato gratuito da A.G. e F. a F.M., che si era opposto alla domanda contestando l’esistenza del comodato ed eccependo l’intervenuta usucapione in proprio favore;
la Corte ha affermato, fra l’altro, che il primo giudice aveva “fatto buon governo delle risultanze istruttorie” e aveva “correttamente interpretato e vagliato il materiale di prova, militante indubitabilmente per la sussistenza del comodato gratuito precario”, senza che il F. fosse riuscito a dimostrare l’asserita interversione della detenzione in possesso;
ha proposto ricorso per cassazione il F., affidandosi ad un unico articolato motivo, con cui ha denunciato l'”omesso ovvero insufficiente esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 1141 c.c., in totale incompatibilità con l’art. 1810 c.c.“, nonchè l'”omessa e/o inadeguata valutazione del materiale probatorio offerto agli atti in ordine alla risalente apprensione del bene in contestazione e alle manifestazioni dell’animus rem sibi habendi”;
hanno resistito gli intimati con unico controricorso.
Motivi della decisione
che: il ricorso è inammissibile nella parte in cui lamenta l’omesso esame di un documento (denuncia-querela del 26.9.2008) senza ottemperare all’onere di trascriverlo e di indicarne la sede di reperimento (ex art. 366 c.p.c., n. 6), così impedendo alla Corte di valutarne la decisività sulla base della sola lettura del ricorso (tanto più alla luce delle contestazioni dei controricorrenti circa l’effettivo contenuto integrale della denuncia);
il motivo è, per il resto, inammissibile in quanto non individua alcun error iuris in cui sarebbe incorsa la Corte, ma si risolve nella contestazione della valutazione complessiva del materiale probatorio, proponendone una lettura alternativa funzionale all’affermazione dell’insussistenza del comodato, in tal modo sollecitando un accertamento di merito non consentito in sede di legittimità;
non deve disporsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, in quanto il controricorso non risulta ritualmente proposto per mancanza di prova dell’avvenuta notifica a controparte: l’atto depositato dagli Am. contiene, infatti, una stampa cartacea delle relate e dei documenti inviati in via telematica che non risulta idonea a comprovare la notifica in quanto carente di sottoscrizione autografa dell’attestazione di conformità (cfr. Cass. n. 18758/2017, Cass. n. 17450/2017 e Cass. n. 7443/2017, in motivazione);
trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2017