Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima e di particolare importanza, hanno affermato che nei procedimenti “semplificati” disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011, nel caso in cui l’atto introduttivo sia proposto con citazione, anziché con ricorso, il procedimento – a norma dell’art. 4 dello stesso decreto – è correttamente instaurato se la citazione sia notificata tempestivamente, producendo essa gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente scelto dalla parte; tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell’ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, la quale opera solo pro futuro, ossia ai fini del rito da seguire all’esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all’atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non a quella che avrebbe dovuto avere, dovendosi avere riguardo alla data di notifica della citazione quando la legge prescrive il ricorso, o viceversa, alla data di deposito del ricorso quando la legge prescrive l’atto di citazione. (Fattispecie in tema di riscossione di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del codice della strada).