Con la sentenza 8802 pubblicata il 3 aprile 2025 la Corte di Cassazione a SS.UU. ha confermato la validità della clausola attributiva di giurisdizione contenuta nelle condizioni generali del contratto di trasporto, sottoscritto mediante prenotazione online. In linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (CGUE, C-213/18, Guaitoli c. EasyJet; C-94/14, Flight Refund), è stato ribadito che la modalità di accettazione “point and click”, in cui le condizioni contrattuali sono accessibili tramite link al momento della conclusione del contratto, soddisfa i requisiti di forma scritta previsti dall’art. 25 del Regolamento n. 1215/2012.
Sul punto, le Sezioni Unite precisano che la semplice disponibilità del testo contrattuale, purché effettivamente accessibile e redatto in modo comprensibile, è sufficiente a rendere opponibile la clausola, anche in assenza di firma autografa o digitale. La Corte ha dunque ritenuto legittima la previsione di competenza in favore del foro estero, escludendo il difetto di trasparenza o di informazione.
Infine, la Corte ha escluso l’applicazione delle disposizioni a tutela del consumatore di cui agli artt. 17-19 del Regolamento 1215/2012. Sebbene i passeggeri siano, di fatto, soggetti privati, la prenotazione di un volo semplice, privo di servizi accessori, non è sufficiente a integrare un contratto “pluricomposto” tale da giustificare l’applicazione della disciplina consumeristica.