Cass. civ., 3 aprile 2024 n. 8775
In tema di garanzia per vizi nella compravendita, il riconoscimento dei difetti da parte del venditore, che, ai sensi dell’art. 1495, secondo comma, c.c., esonera il compratore dall’onere della tempestiva denuncia, può aver luogo anche tacitamente, per facta concludentia, come nel caso in cui lo stesso venditore provveda alla sostituzione della cosa, nella specie, dell’intera fornitura di calzature. Inoltre, quando sia stata venduta, a consegne ripartite, merce con le medesime caratteristiche di qualità, il riconoscimento del vizio della merce stessa da parte del venditore, dopo la prima consegna, esclude il verificarsi della decadenza, ai sensi dell’art. 1495 c.c., in relazione a vizi dello stesso genere relativi alle successive partite.