L’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, in base alla quale le autorità competenti possono imporre a un committente stabilito in tale Stato membro di sospendere i pagamenti alla sua controparte contrattuale stabilita in un altro Stato membro e persino di costituire una cauzione di importo equivalente al compenso per la prestazione non ancora versato, a garanzia del pagamento dell’eventuale sanzione pecuniaria che potrebbe essere inflitta a detta controparte in caso di accertata violazione del diritto del lavoro del primo Stato membro.