Cass. civ., 16 aprile 2024 n. 10250
Il giudice, nel disporre il mantenimento del diritto degli ascendenti a intrattenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, dovrà valutare sia che tale rapporto non arrechi pregiudizio ai minori, ma anche il concreto beneficio che deriverà ai nipoti dalla partecipazione degli ascendenti al progetto educativo e formativo che li riguarda. Il giudice non potrà imporre alcuna frequentazione contro la volontà espressa dei nipoti ultra-dodicenni o di quelli che risultino capaci di giudizio, piuttosto dovrà individuare strumenti in grado di favorire la necessaria spontaneità dei rapporti.