Quesito pregiudiziale ex art. 363 bis cpc posto dal Tribunale di Milano:
«se in tema di esecuzione forzata – anche solo minacciata – fondata su titolo esecutivo giudiziale, ove il giudice della cognizione abbia omesso di indicare la specie degli interessi al cui pagamento ha condannato il debitore, limitandosi alla loro generica qualificazione in termini di “interessi legali” o “di legge” ed eventualmente indicandone la decorrenza da data anteriore alla proposizione della domanda, si debbano ritenere liquidati soltanto gli interessi di cui all’art. 1284 primo comma c.c. o – a partire dalla data di proposizione della domanda – possano ritenersi liquidati quelli di cui al quarto comma del predetto articolo».
Decisione delle Sezioni Unite n. 12449 del 7 maggio 2024: massima
“Se il titolo esecutivo giudiziale – nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione – dispone il pagamento di “interessi legali”, senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell’esecuzione di integrare il titolo.”
Breve commento:
Le SS.UU. della Suprema Corte su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Milano hanno deciso che ove il giudice disponga in sentenza il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna ulteriore specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, co. 1, c.c., se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. , per il periodo successivo alla proposizione della domanda.
Nella motivazione si evidenzia che il compito di valutare la sussistenza dei presupposti applicativi dell’art. 1284 co. 4 c.c. spetta unicamente al giudice del merito che, ove sussistano i presupposti applicativi di tale disposizione, dovrà esplicitarlo in motivazione, diversamente non potendosi etero-integrare il titolo giudiziale in sede esecutiva e dovendo di conseguenza la parte vittoriosa sulla sorte, che ritenga di avere diritto ai “super-interessi”, impugnare la sentenza.
I principi enunciati da Cass. SS.UU. n. 12449/2024 appaiono applicabili anche in materia di titolo giudiziale costituito dal decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato esecutivo.