Le Sez. U., a risoluzione di contrasto, hanno affermato che, nell’ipotesi di notificazione della sentenza ai sensi dell’art. 326 c.p.c., il termine breve di impugnazione di cui al precedente art. 325 decorre, anche per il notificante, dalla data in cui la notifica viene eseguita nei confronti del destinatario, in quanto gli effetti del procedimento notificatorio, quale la decorrenza del termine predetto, vanno unitariamente ricollegati al suo perfezionamento e, proprio perché interni al rapporto processuale, sono necessariamente comuni ai soggetti che ne sono parti.
(S.U., sentenza n. 6278, del 4 marzo 2019, Pres. G. Mammone, Est. L.G. Lombardo)