Abbiamo fatto cenno alle diverse procedure di esecuzione attivabili quando si deve dare esecuzione ad un titolo (sentenza, decreto ingiuntivo, ordinanza, ecc…) nella pagina dedicata al recupero del credito. Vediamo ora, nel dettaglio, le diverse procedure:
1. Esecuzione mobiliare contro il debitore
Secondo quanto prevedono le norme generali in tema di espropriazione, il creditore che intenda soddisfare il proprio credito mediante tale procedimento deve preliminarmente provvedere a notificare al debitore il precetto con cui intima a tale soggetto il pagamento, entro dieci giorni, delle somme a lui dovute pena l’esecuzione forzata, unitamente al titolo esecutivo che attesta l’esistenza del credito. Trascorso inutilmente il termine previsto dal precetto, si può procedere con il pignoramento dei beni del debitore, sia mobili che immobili.L’ufficiale giudiziario, una volta munito di titolo esecutivo e di precetto, può iniziare la ricerca di quei beni mobili non considerati impignorabili dalla legge.
La ricerca può avvenire presso l’abitazione del debitore, presso altri luoghi a lui appartenenti e sulla sua persona. In quest’ultimo caso, tuttavia, essa deve rispettare le cautele opportune a non ledere il decoro di chi la subisce.
Come in parte accennato, il presidente del tribunale o un giudice delegato, con decreto e su ricorso del creditore, possono anche autorizzare l’ufficiale giudiziario a pignorare cose determinate delle quali il debitore può direttamente disporre, pur non trovandosi in luoghi ad esso appartenenti. In ogni caso, l’ufficiale giudiziario può pignorare le cose del debitore che il terzo possessore consente di esibirgli.
Se nella ricerca delle cose da pignorare abbia bisogno di aprire porte o ripostigli, di tenere eventualmente a bada il debitore o terzi oppure di allontanare persone che disturbano l’esecuzione del pignoramento, l’ufficiale giudiziario può anche richiedere l’assistenza della forza pubblica.
Durante l’esecuzione del pignoramento, l’ufficiale giudiziario deve indirizzarsi verso quei beni che ritiene di facile e pronta liquidazione, limitatamente al valore di quanto precettato aumentato della metà.
In sostanza egli deve pignorare le cose che possono più facilmente essere vendute e che presumibilmente permetteranno di realizzare la somma dovuta al creditore, comprensiva di tutte le spese di giustizia annesse.
Decorsi 10 giorni dal pignoramento, sulla base dell’articolo 501 del codice di rito, il creditore può chiedere al giudice, con apposita istanza, che venga distribuito il denaro pignorato o che vengano venduti i beni. Il giudice dell’esecuzione può, quindi, disporre che la vendita avvenga mediante l’istituto di vendite giudiziarie oppure al pubblico incanto.
I costi della procedura esecutiva mobiliare: C.U. fisso (euro 43,00 per valore inferiore a 2.500,00= euro; euro 139,00 + 27,00 per valori superiori). A queste spese vanno aggiunti i costi del pignoramento. Compensi tra 180,00 euro (per valori inferiori a 1.100,00= euro) ad euro 11.562,00= (per valori superiori a 32.000.000,00= di euro). Ovviamente dubitiamo fortemente che questo tipo di procedura sia esperibile per valori elevati e sia da prediligere per crediti di importo relativamente contenuto (preferibilmente inferiori ad euro 2.500,00=).
2. Esecuzione mobiliare presso terzi
Secondo quanto previsto dalle norme del codice di procedura civile i creditori possono soddisfare le loro pretese aggredendo i beni del debitore in vari modi, differenti a seconda che questi siano mobili o immobili e che siano nella disponibilità del debitore o di un terzo.
Il pignoramento presso terzi riguarda i beni del debitore che sono nella disponibilità del terzo.
Più precisamente, l’articolo 543 c.p.c., che disciplina l’istituto, contempla due distinte ipotesi di pignoramento presso terzi: quella in cui il terzo sia in possesso di beni del debitore o quella in cui quest’ultimo vanti crediti nei confronti del terzo.
L’atto di pignoramento, notificato al terzo e al debitore, deve innanzitutto contenere l‘ingiunzione a non compiere atti dispositivi sui beni e sui crediti assoggettati al pignoramento, come previsto in via generale dall’articolo 492 c.p.c..
In esso devono poi essere riportati l’indicazione, almeno generica, delle cose e delle somme dovute, l’intimazione al terzo di non disporne se non per ordine del giudice, la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente e l’indicazione dell’indirizzo p.e.c. del creditore procedente.
L’atto deve infine contenere la citazione del debitore a comparire dinanzi al giudice competente, indicando un’udienza nel rispetto del termine dilatorio di pignoramento di cui all’articolo 501 c.p.c., e l’invito al terzo a rendere entro dieci giorni al creditore procedente la dichiarazione prevista dall’articolo 547 (della quale si dirà meglio in seguito), con l’avvertimento che in caso contrario, la stessa dovrà essere resa comparendo in un’apposita udienza e che se il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore si considereranno non contestati nell’ammontare o nei termini indicati dal creditore, ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, se l’allegazione del creditore consente l’identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo.
Secondo quanto previsto dall’articolo 547 c.p.c., il terzo deve rendere al creditore procedente una dichiarazione, da farsi a mezzo raccomandata a/r o p.e.c. anche attraverso procuratore speciale o difensore munito di procura speciale, nella quale specifica di quali cose o somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna, i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state già notificate o che ha accettato.
Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni o se a seguito della mancata dichiarazione del terzo non è possibile identificare esattamente il credito o i beni del debitore in suo possesso, il giudice, su istanza di parte, provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo.
I costi della procedura esecutiva presso terzi: C.U. fisso (euro 43,00 per crediti inferiori a 2.500,00=; euro 139,00 + 27,00 per crediti superiori). A queste spese dovranno aggiungersi le spese di notifica dell’atto di pignoramento. Compensi professionali variabili tra euro 330,00= (per crediti inferiori a 1.100,00= euro) ed euro 19.015,00= (per crediti superiori ad euro 16.000.000,00=). E’ la procedura preferibile per crediti di medio valore in presenza di rapporti lavorativi subordinati, presenza di conti correnti bancari, trattamenti pensionistici, ecc…)
3. Esecuzione immobiliare
4. La ricerca telematica dei beni del debitore (art. 492 bis c.p.c.)
L’art. 492 bis cod. proc. civ., introdotto dal Decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162, disciplina la ricerca telematica dei beni da pignorare. La finalità dell’istituto è quella di garantire che il pignoramento sia esperito in modo fruttuoso. L’art. 492 bis cod. proc. civ. è, poi, integrato dagli artt. 155 quater e 155 quinques disp. att. (anch’essi introdotti dal menzionato Decreto legge) che, in combinato disposto tra loro e con il primo, forniscono il quadro normativo di riferimento.
In base al testo originario dell’art. 492 bis cod. proc civ. solo i creditori procedenti erano legittimati a presentare istanza per procedere alla ricerca telematica di beni del debitore da sottoporre a pignoramento; l’art. 14 del Decreto legge 83/2015 ha, invece, soppresso il lemma ‘procedente’ con ciò allargando a tutti i creditori, anche non promotori dell’azione esecutiva, la possibilità di proporre la relativa domanda.
Competente a conoscere dell’istanza è il Presidente del Tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede che, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche.
L’art. 492 bis cod. proc. civ. prevede che: “L’ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al primo comma, quarto periodo il precetto è consegnato o trasmesso all’ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento”; il Legislatore ha quindi specificato che il creditore autorizzato, prima della notificazione del precetto, alla ricerca telematica di beni da pignorare sia tenuto, in ogni caso, a munire l’ufficiale giudiziario del relativo atto. In mancanza del precetto, l’ufficiale giudiziario non procede a pignoramento.
Oltre all’accesso telematico diretto di competenza dell’ufficiale giudiziario il Decreto legge 132/2014 – che, ricordiamo, è la fonte introduttiva dell’intera disciplina in commento – ha previsto un’ulteriore tipologia di ricerca telematica dei beni da pignorare, contenuta nell’art. 155 quinques disp. att. cod. proc. civ., ovverosia l’accesso diretto del creditore tramite i gestori delle banche dati.
Costi della procedura: contributo unificato fisso euro 278,00= + 27,00=. Compensi professionali da euro 212,00= per crediti inferiori ad euro 1.100,00= ad euro 14.581,00= per crediti superiori ad euro 16.000.000,00=. A tali somme dovranno essere aggiunti i costi di CTU e custodia dell’immobile, di pubblicità delle aste e i compensi dei custodi. E’ evidente che in ragione dei costi la procedura esecutiva immobiliare è da preferire per i crediti di valore più elevato.