Sanzioni amministrative: responsabilità solidale del proprietario del veicolo a noleggio.

In tema di sanzioni amministrative pecuniarie per infrazioni stradali relative a vetture concesse in noleggio, il locatore del veicolo è responsabile in solido con il locatario ed il conducente, giacché l’art. 196 del codice della strada, pur menzionando esclusivamente il locatario, intende assicurare il pagamento di un soggetto agevolmente identificabile, mentre l’identità del locatario, di regola, è nota soltanto al locatore.

(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, sentenza n. 14452/18; depositata il 5 giugno)

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, sentenza 27 aprile – 5 giugno 2018, n. 14452
Presidente Orilla – Relatore Carrato

Fatti di causa e ragioni della decisione

1. Con sentenza n. 3679/2016 (depositata l’8 novembre 2016), il Tribunale di Firenze, decidendo sull’appello proposto dal Comune di Firenze avverso la sentenza del Giudice di pace di Firenze n. 3814/2013, accoglieva il gravame e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, confermava la legittimità della cartella esattoriale opposta con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado dell’Avis Autonoleggio s.p.a., che era stata annullata dal primo giudice sul presupposto che, ai sensi degli artt. 196 e 84 c.d.s., non poteva considerarsi sussistente la responsabilità solidale della società opponente in quanto esercente l’attività di autonoleggio senza conducente e, quindi, locatrice che andava esente da responsabilità solidale per le violazioni stradali commesse dai conducenti clienti.
A fondamento della sentenza di appello il Tribunale fiorentino (richiamando anche lo specifico precedente di questa Corte di cui alla sentenza n. 18988/2015) ravvisava, invece, la sussistenza della responsabilità solidale della società locatrice di autonoleggio perché l’art. 196 c.d.s., pur menzionando esclusivamente il locatario, intende assicurare il pagamento da parte di un soggetto agevolmente identificabile, mentre l’identità del locatario, di regola, è nota soltanto al locatore, e ciò si verifica certamente nel caso di espletamento del servizio di autonoleggio implicante la conclusione di rapporti di locazione (di veicoli) senza conducente, come disciplinata dall’art. 84 dello stesso c.d.s..
2. Nei confronti della suddetta sentenza di appello proponeva ricorso per cassazione, articolato in due motivi, la menzionata Avis Budget Italia s.p.a.. Si costituiva con controricorso il solo Comune di Firenze mentre l’altra intimata Equitalia Sud s.p.a. non svolgeva attività difensiva in questa sede.
3. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 386 reg. c.d.s. e 196 c.d.s., sul presupposto che essa, svolgendo attività di autonoleggio a lungo e breve termine di veicolo a terzi, senza conducente, non avrebbe potuto considerarsi – in relazione a quanto previsto dalle predette disposizioni normative – autrice delle infrazioni presupposte neanche in solido con i clienti locatari ai quali i veicoli erano stati noleggiati.
3. Con la seconda censura la ricorrente ha denunciato – in virtù dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. – l’omesso esame circa un fatto decisivo per la controversia (avuto riguardo alla mancata valorizzazione – da parte del giudice di appello – della circostanza che essa società aveva provveduto a comunicare all’Amministrazione comunale i nominativi dei clienti che al momento delle presunte violazioni erano in possesso dei relativi veicoli), nonché la violazione ed errata applicazione del citato art. 196 c.d.s.
4. Su proposta del relatore, il quale riteneva che il primo motivo potesse essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c. e che il secondo andasse considerato inammissibile con riferimento alla dedotta violazione di legge e manifestamente infondato con riguardo al prospettato vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., con conseguente definibilità nelle forme dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma 1, nn. 1) e 5), c.p.c., il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
5. Rileva il collegio che il ricorso deve essere, nel suo complesso, respinto, ravvisandosi, in conformità alla proposta formulata dal relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., l’inammissibilità del primo motivo e del secondo limitatamente alla denunciata violazione di legge e la manifesta infondatezza dello stesso secondo motivo quanto al dedotto vizio di omesso esame di un fatto ritenuto decisivo per la controversia.
5.1. Infatti, la prima censura si profila inammissibile (cfr. Cass. Sez. U. n. 7155/2017) in relazione al disposto del richiamato art. 360-bis, comma 1, c.p.c., siccome la sentenza impugnata ha risolto le questioni di diritto riconducibili alla prospettata violazione dell’art. 196 c.d.s. e 385 reg. esec. c.d.s. in modo conforme all’univoca giurisprudenza di questa Corte, senza che dall’esame della censura stessa siano emersi elementi ulteriori per mutare l’orientamento giurisprudenziale di legittimità allo stato consolidatosi.
Ed invero – con plurime precedenti pronunce (a partire da Cass. n. 18988/2015, riportata anche nella sentenza di appello, per poi proseguire con Cass. n. 13664/2017, Cass. n. 15317/2017, fino ad arrivare a Cass. n. 1845/2018, nella cui causa ricorrente era proprio l’Avis Budget Italia s.p.a.) – è stato reiteratamente affermato il principio secondo cui, in tema di sanzioni amministrative pecuniarie per infrazioni stradali, nel caso di vetture date in noleggio il locatore del veicolo è responsabile in solido con il locatario ed il conducente, giacché l’art. 196 del codice della strada, pur menzionando esclusivamente il locatario, intende assicurare il pagamento di un soggetto agevolmente identificabile, mentre l’identità del locatario, di regola, è nota soltanto al locatore.
Con il motivo in questione la ricorrente ha inteso, invece, sostenere che l’aver l’ultima parte del comma 1 del citato art. 196 c.d.s. indicato il solo locatario (e non già il proprietario o i soggetti equiparati indicati nella prima parte di detta norma) quale soggetto solidalmente responsabile nel caso di cui all’art. 84 C.d.S. (locazione di veicolo senza conducente) dovrebbe comportare l’esclusione della responsabilità di colui che concede in locazione (breve) il veicolo, cioè il proprietario. Tuttavia, nei richiamati precedenti, si è già osservato che l’interpretazione fatta propria dalla ricorrente non tiene conto della ratio complessiva della norma in discorso, che ha voluto prevedere soggetti diversi dal proprietario del veicolo, quali obbligati in via solidale, solo nelle ipotesi specificamente indicate come l’usufruttario, l’acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria. La norma in esame (così come l’art. 386 reg. esec. c.d.s.) non prevede il semplice locatore del veicolo, e ciò per l’evidente ragione, rimarcata anche dal giudice di appello, dell’agevole identificabilità, negli altri casi (diversamente dalla locazione semplice), del soggetto solidalmente responsabile. L’art. 196 c.d.s., infatti, intende assicurare, attraverso) la titolarità di un diritto adeguatamente e agevolmente accertabile, la possibilità di ottenere il pagamento della sanzione. Nel caso della locazione del veicolo senza conducente, il rapporto di locazione riguarda solo il locatore e il locatario e il nominativo di quest’ultimo è noto al solo locatore (tranne specifici accordi tra le parti); da qui la ragione della mancata equiparazione del locatore alle ipotesi su indicate. Né, in dipendenza della menzionata ragione giustificatrice, può sostenersi un’interpretazione dell’ultima parte del comma dell’art. 196 c.d.s. che giunga a vanificare in concreto la solidarietà, una volta che non sia agevolmente identificabile il conducente e non sia altrettanto agevolmente accertabile il locatario, specie per i noleggi a breve termine.
In definitiva e per queste ragioni è stato ripetutamente affermato dalla pregressa uniforme giurisprudenza di questa Corte – che va, perciò, confermata – che l’ultima parte del comma 1 dell’art. 196 c.d.s., deve interpretarsi nel senso che il locatario è un ulteriore soggetto obbligato solidamente, oltre al proprietario (o ai soggetti equiparati) ed al conducente.
Pertanto, nel caso specifico, il Comune di Firenze, una volta rilevate le in frazioni e non essendo stati individuati i conducenti, aveva provveduto a notificare i verbali di contestazione alla società Avis, proprietaria delle autovetture ed unico soggetto identificabile attraverso il pubblico registro automobilistico. La stessa società, ai sensi dell’art. 203 c.d.s. (ove non avesse inteso optare, alternativamente, per l’opposizione diretta in sede giurisdizionale dinanzi al competente giudice di pace), avrebbe potuto presentare ricorso al Perfetto e in quella sede avrebbe potuto rappresentare le proprie contestazioni. In mancanza di una impugnazione in via amministrativa dei verbali come prescritto dall’art. 203, comma 3, c.d.s., essi sono venuti a costituire titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese del procedimento. E tale effetto si sarebbe configurato (come, poi, è in effetti accaduto) anche se la società ricorrente avesse comunicato correttamente i nominativi dei clienti responsabili delle infrazioni, dal momento che la solidarietà, ai sensi della normativa richiamata, continua ad operare all’esterno, fermo restando che, sul piano del rapporto interno (intercorrente tra la società stessa e i propri clienti), alla società Avis Budget Italia, una volta estinte le obbligazioni, sarebbe stato riconoscibile il diritto di regresso nei confronti dei propri clienti autori delle infrazioni (in virtù del comma 4 del medesimo art. 196 c.d.s.).
Sulla base di questo impianto logico-argomentativo ed in considerazione del vincolo legale di solidarietà che rendeva la proprietaria dei veicoli (nel caso di specie la società Avis Budget Italia) corresponsabile del pagamento delle sanzioni per le violazioni al c.d.s. commesse dai clienti del servizio di autonoleggio senza conducente, il Tribunale di Firenze ha accolto l’appello del Comune di Firenze (posto che, in ogni caso, le ragioni di una illegittimità delle sanzioni o di una mancata legittimazione sostanziale passiva avrebbe dovuto essere proposta dall’odierna società ricorrente con l’opposizione avverso i verbali di accertamento e contestazione e non anche con l’impugnazione della conseguente cartella, da ritenersi legittimamente emessa perché fondata su titoli esecutivi ritualmente formatisi).
5.2. Il secondo motivo è da ritenersi inammissibile con riferimento alla reiterata deduzione della violazione dell’art. 196 c.d.s. perché basata sulle stesse argomentazioni poste a fondamento della prima censura, in risposta alla quale il collegio riconferma in questa sede il ragionamento logico-giuridico già precedentemente svolto.
Lo stesso motivo è, invece, manifestamente infondato con riguardo all’assunto omesso esame del fatto assunto come decisivo, perché la valutazione della circostanza che essa società ricorrente – quale locatrice – aveva provveduto a comunicare al Comune di Firenze i nominativi dei clienti ai quali erano stati noleggiati i veicoli mediante la cui circolazione erano state commesse le violazioni non riveste affatto, per quanto già puntualizzato, il carattere della decisività ai fini della (auspicata) esclusione della responsabilità della ricorrente, rispondendo la stessa in via solidale con gli autori materiali delle infrazioni.
6. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato e la società ricorrente va condannata a rimborsare al controricorrente Comune di Firenze le spese della presente fase di legittimità che si liquidano come in dispositivo. Non occorre, invece, adottare alcuna statuizione in punto spese circa il rapporto processuale instauratosi in questa sede tra la ricorrente e l’altra intimata, non avendo quest’ultima svolto alcuna attività difensiva.
Infine, va dato atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore del controricorrente Comune di Firenze, che si liquidano in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15% dei compensi, ed accessori come per legge.
Dà atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

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