L’avv. Alessandro Pedone si occupa di amministrazioni di sostegno e tutele sia per quanto riguarda la presentazione delle domande di nomina di amministratore / tutore legale che in qualità di amministratore di sostegno / tutore nominato dal Tribunale.
L’amministratore di sostegno è una persona nominata con decreto dal Giudice Tutelare che ha il compito di assistere, sostenere e rappresentare chi, per effetto di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere in tutto o in parte al compimento delle funzioni della vita quotidiana. Si tratta di una figura innovativa introdotta con la Legge 6/2004 che ha lo scopo di garantire una sorta di “protezione giuridica”, senza tuttavia limitarne in modo eccessivo la capacità di agire, a chi versa in una situazione di difficoltà a provvedere ai propri interessi perché privo in tutto o in parte di autonomia.
Possono chiedere la nomina dell’amministratore di sostegno:
- lo stesso beneficiario (anche se minore, interdetto o inabilitato);
- Il coniuge
- la persona stabilmente convivente
- i parenti entro il 4° grado: genitori, figli, fratelli o sorelle, nonni, zii, prozii, nipoti e cugini;
- gli affini entro il 2°grado: cognati, suoceri, generi, nuore;
- il pubblico ministero;
- il tutore o il curatore.
La tutela è uno strumento per proteggere le persone che siano state dichiarate interdette. Possono essere interdetti il maggiore di età ed il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende totalmente incapaci di provvedere ai propri interessi e tale misura sia necessaria per assicurare loro adeguata protezione, anche tenuto conto della complessità della gestione patrimoniale (art. 414 cod. civ.). Il tutore viene nominato dal Giudice Tutelare e viene scelto, preferibilmente, nello stesso ambito familiare dell’interdetto (coniuge non separato, una persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, e comunque un parente entro il quarto grado). Se necessario può nominarsi tutore una persona estranea (ad es. in assenza di parenti o in caso di conflitto tra gli stessi). In ogni caso deve trattarsi di persona maggiorenne di ineccepibile condotta. Colui che è nominato non può sottrarsi alla nomina, a meno che abbia più di 65 anni, tre figli minorenni, sia gravemente ammalato, eserciti già altra tutela. Il Giudice Tutelare può nominare, oltre al tutore, un protutore con funzione di rappresentare l’interdetto in caso di conflitto di interessi di quest’ultimo con il tutore. Il protutore può inoltre sostituire il tutore per gli atti urgenti qualora questi venga a mancare o abbia abbandonato la funzione. In questo caso spetterà al protutore promuovere la nomina del tutore.
Nel caso di presentazione della domanda con l’assistenza di un legale il costo della procedura può variare in base al caso concreto da un minimo di 675,00 a un massimo di 2.430,00 euro oltre anticipazioni, IVA (22%), spese generali (15%) e cassa avvocati (4%).
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