La Mediazione familiare è un percorso di aiuto nei casi di cessazione di un rapporto di coppia a qualsiasi titolo costituito o di conflitti parentali che implichino aspetti emotivo-relazionali, volontario, sollecitato dalle parti, finalizzato alla riorganizzazione delle relazioni familiari ed in particolare al raggiungimento di accordi concreti e duraturi concernenti l’affidamento e l’educazione dei minori, gli aspetti economici e patrimoniali, e tutto quanto previsto dalla normativa vigente in tema di separazione e divorzio.
La Mediazione familiare offre ai genitori un contesto strutturato e protetto dove poter esprimere dubbi, perplessità, emozioni, connesse con le difficoltà della fase separativa, favorendo le potenzialità evolutive della crisi, in funzione della maturazione e della tutela dei figli ed apprendere un modello di comunicazione più sano e funzionale al nuovo assetto familiare.
Lo studio si avvale di mediatori familiari iscritti all’AIMS.
Il Mediatore familiare AIMS è un professionista terzo, imparziale, qualificato e con una formazione specifica, che opera su richiesta dei clienti, in autonomia dal circuito giuridico e nel rispetto del principio di volontarietà, per facilitare il processo di comunicazione all’interno della famiglia, il mantenimento della comune responsabilità genitoriale, nonché il processo di scambio tra le generazioni messo in crisi dall’evento separativo A tal fine, egli utilizza le proprie competenze specifiche per costruire un’esperienza relazionale significativa in un clima di fiducia, sostegno e cooperazione, ponendo al centro del percorso di aiuto i bisogni e gli interessi di tutte le persone coinvolte nell’accordo, in particolare dei figli.
La Mediazione sistemica colloca il proprio vertice epistemologico nel paradigma sistemico e nel pensiero della complessità. Propone una lettura dinamica ed evolutiva del conflitto relazionale nei differenti contesti in cui si sviluppa, familiare, scolastico, istituzionale, aziendale, comunitario, interculturale, penale, adeguando la pratica della mediazione alle peculiarità dei singoli contesti ed alle specifiche narrazioni che ruotano intorno al tema del conflitto.
I percorsi di mediazione familiare sono particolarmente indicati nelle coppie che intendono procedere con la separazione. Può essere avviata preliminarmente al ricorso in Tribunale ovvero disposta dal Giudice in sede di separazione. La legge 8 febbraio 2006 n. 54, recante disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli, ha introdotto disposizioni normative di nuovo conio in seno alla disciplina concernente la separazione personale dei coniugi, tra cui l’art. 155-sexies c.c. che, al comma II, recita: “Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli”. Trattasi di una norma introduttiva di un “nuovo” potere discrezionale del Giudice facente capo alla possibilità che questi rimetta le parti in causa dinnanzi ad un collegio di esperti affinché in quella sede nascano accordi – trai coniugi – intesi a regolamentare il nuovo menage familiare successivo alla crisi coniugale. La disposizione, per quanto scarna, comprende anche un regime di procedura. Ed, infatti, alla presenza di talune condizioni, il Giudice ha facoltà di disporre il rinvio a nuova data della adozione dei provvedimenti di cui all’art. 155 c.p.c. I presupposti per la operatività della mediazione sono, tuttavia, previsti ex lege.
All’esito del percorso di mediazione intrapreso prima della procedura giudiziale è possibile procedere con il deposito di un ricorso congiunto che porti in tempi rapidi alla sua omologazione ovvero alla richiesta da inoltrare per il tramite dell’ufficiale dello Stato civile del Comune di residenza. Qualora disposta nell’ambito del procedimento di separazione, il raggiungimento dell’accordo comporta l’omologazione della separazione sulla base dell’accordo sottoscritto tra i coniugi.
Il costo di un percorso di mediazione è di importo variabile tra i 50,00 e i 100,00 euro per persona ad incontro ed ha una durata minima di cinque incontri e massima di dieci.