Le condizioni di separazione stabilite nei provvedimenti adottati dal giudice in sede di separazione giudiziale, così come gli accordi raggiunti in sede di separazione consensuale, sono sempre suscettibili di modifica. Normalmente ciò avviene al verificarsi di eventi sopravvenuti, quando cioè episodi esterni prima non conosciuti vadano ad incidere sull’equilibrio negoziale eventualmente già raggiunto dai coniugi.
Le modalità procedurali auspicabili per addivenire alla modificazione delle condizioni sono il raggiungimento di un accordo stragiudiziale oppure la proposizione di un ricorso giudiziale congiunto. In entrambi i casi, la decisione giudiziale, ex art. 710 codice di procedura civile, è assunta in camera di consiglio. Qualora risulti impossibile un’intesa in tal senso, il coniuge interessato alla variazione sarà tenuto a introdurre un apposito procedimento mediante ricorso ai sensi dell’art. 710 codice di procedura civile, con l’assistenza necessaria di un avvocato. Il giudice deve sentire entrambe le parti e può disporre l’assunzione di mezzi di prova al fine di accertare le reali esigenze di cambiamento. A tale domanda seguirà o l’emissione di un decreto avente la natura di sentenza che, pertanto, conterrà specifica motivazione e sarà passibile di impugnazione con i mezzi espressamente previsti dall’ordinamento, oppure, nei casi di gravità e urgenza, l’adozione di un provvedimento modificatorio provvisorio, sempre revocabile e a sua volta modificabile.
La procedura giudiziale viene preceduta preferibilmente da un percorso di mediazione familiare. I costi della procedura sono varibili in ragione del caso concreto e possono così riassumersi:
- per il percorso di mediazione: da 50,00 a 100,00 euro per incontro a persona;
- per la procedura giudiziale di modifica da un minimo di euro 675,00 ad un massimo di euro 2.430,00 oltre spes egenerali (15%), IVA (22%) e cassa avvocati (4%).