Spese giudiziali civili – Cass. SS.UU. 4315/2019

SPESE GIUDIZIALI CIVILI. 

Gratuito patrocinio – Revoca dell’ammissione – Giudizio di cassazione – Giudice competente – Individuazione. 

Le Sezioni unite civili, risolvendo un contrasto, hanno affermato che, in tema di patrocinio a spese dello Stato nei giudici civili, la competenza a provvedere sulla revoca del provvedimento di ammissione al detto patrocinio spetta, per il giudizio di cassazione, al giudice del rinvio ovvero – nel caso di mancato rinvio – al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato; quest’ultimo, ricevuta copia della sentenza della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 388 c.p.c., è tenuto a valutare la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 136 T.S.G.U. per la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato cui una delle parti sia stata ammessa. 

 (Sez. Un. civ., sentenza n. 4315  del 20 febbraio 2020, Pres. S. Petitti, Rel. L.G. Lombardo)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI. 

 Ulteriore importo a titolo di contributo unificato – Natura di obbligazione tributaria “ex lege” – Questione in ordine alla sua debenza – Giurisdizione del giudice tributario – Sussisstenza 

L’ulteriore importo di contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater T.U.S.G. ha natura di debito tributario; pertanto, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice ordinario.

 (Sez. Un. civ., sentenza n. 4315  del 20 febbraio 2020, Pres. S. Petitti, Rel. L.G. Lombardo)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI. 

Ulteriore importo a titolo di contributo unificato – Debenza – Presupposti – Attestazione del giudice dell’impugnazione – Contenuto.

La debenza di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stesa impugnazione è normativamente condizionata a “due presupposti”, il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall’avere il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell’impugnazione, mentre il secondo – appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell’obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento della iscrizione della causa al ruolo. L’attestazione del giudice dell’impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, secondo periodo T.U.S.G., riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all’amministrazione giudiziaria accertare la sussistenza del secondo.

 (Sez. Un. civ., sentenza n. 4315  del 20 febbraio 2020, Pres. S. Petitti, Rel. L.G. Lombardo)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI. 

Ulteriore importo a titolo di contributo unificato – Obbligo del giudice di dare atto della non-sussistenza dei presupposti – Esclusione.

Il giudice dell’impugnazione non è tenuto a dare atto della non-sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell’impugnazione), dovendo invece rendere l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 quater, T.U.S.G. solo quando tali presupposti sussistono.

 (Sez. Un. civ., sentenza n. 4315  del 20 febbraio 2020, Pres. S. Petitti, Rel. L.G. Lombardo)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI. 

Ulteriore importo a titolo di contributo unificato – Attestazione del giudice dell’impugnazione di sussistenza dei presupposti processuali condizionata alla sussistenza dell’obbligo di versare il contributo unificato iniziale – Ammissibilità.

Poiché l’obbligo di versare un importo “ulteriore” del contributo unificato è normativamente dipendente – ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del T.U.S.G. – dalla sussistenza dell’obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell’impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone l’effettiva debenza alla sussistenza dell’obbligo di versare il contributo unificato iniziale.

 (Sez. Un. civ., sentenza n. 4315  del 20 febbraio 2020, Pres. S. Petitti, Rel. L.G. Lombardo)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI. 

Ulteriore importo a titolo di contributo unificato – Contributo unificato iniziale non dovuto per causa suscettibile di venire meno – Attestazione del giudice dell’impugnazione di sussistenza dei presupposti processuali –  Necessità. 

Il giudice dell’impugnazione, una volta che pronunci l’integrale rigetto o l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’impugnazione deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest’ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo.

 (Sez. Un. civ., sentenza n. 4315  del 20 febbraio 2020, Pres. S. Petitti, Rel. L.G. Lombardo)

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