Cass. civ., 11 gennaio 2024 n. 1123
La donazione remuneratoria si caratterizza per le particolari motivazioni che abbiano indotto la parte a donare, nel senso che l’intento di rimunerare il donatario deve risultare il motivo determinante della disposizione. Occorre che l’attribuzione patrimoniale venga effettuata come segno tangibile di speciale apprezzamento dei servizi ricevuti o promessi, che ad essa non venga data funzione di corrispettivo e che il donante sia indotto al beneficio spontaneamente, consapevole di non esservi tenuto né per legge, né in adempimento di un’obbligazione naturale, distinguendosi la donazione rimuneratoria dall’ipotesi regolata dal secondo comma dell’art. 770 c.c. per il fatto che una liberalità in occasione di servizi resi o in conformità degli usi, che non è vera e propria donazione, deve essere effettuata come corrispettivo o in adempimento di un’obbligazione di un dovere derivante dalla legge o da norme sociali o morali, sempre che sussista una sostanziale equivalenza tra i servizi resi e il bene donato.