Cass. civ., 12 gennaio 2024 n. 1318
Poiché il testamento olografo può essere revocato dal testatore anche mediante distruzione o lacerazione, il suo mancato reperimento giustifica la presunzione che il de cuius lo abbia revocato, distruggendolo deliberatamente; per vincere tale presunzione occorre allora provare o che la scheda testamentaria esisteva ancora al momento dell’apertura della successione e che la sua irreperibilità non può farsi risalire al testatore, oppure che quest’ultimo, benché autore materiale della distruzione, non voleva revocarlo. La prova contraria può essere data anche per presunzioni, non solo attraverso la prova della esistenza del testamento al momento della morte (ciò che darebbe la certezza che il testamento non è stato revocato dal testatore), ma anche provando che il testamento, non rinvenuto prima della morte del testatore, sia stato distrutto da un terzo o sia andato perduto fortuitamente o comunque senza alcun concorso della volontà del de cuius.