Le Sezioni Unite civili – pronunciando sulle questioni rimesse dalle stesse Sezioni Unite con l’ordinanza interlocutoria n. 20103 del 22 luglio 2024 e, in precedenza, dalla Sezione Terza civile con l’ordinanza interlocutoria n. 5614 del 1° marzo 2024 – hanno affermato il seguente principio:
Conformemente a quanto statuito dalla CGUE, sentenza del 7/11/2019, C-213/18, la giurisdizione sulla domanda del passeggero di compensazione per la cancellazione o il ritardo del volo aereo in forza del Regolamento CE n. 261/2004 va determinata in base ai criteri del Regolamento UE n. 1215 del 2012 (c.d. “Bruxelles I bis”) e, dunque, spetta al giudice del domicilio del convenuto o al giudice dei fori alternativi dei luoghi di partenza o di arrivo dell’aereo, come indicati nel biglietto di trasporto, senza che assumano rilievo le disposizioni in tema di contratti conclusi dai consumatori, inapplicabili ex art. 17, par. 3, del citato Regolamento (CGUE, sentenza 11/4/2019, C-464/18); invece, in relazione alla domanda di risarcimento dei danni supplementari, si devono impiegare i criteri dell’art. 33 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 (applicabile soltanto ai trasporti aerei internazionali e, dunque, non ai voli interni), che riguardano non solo la competenza giurisdizionale, ma anche la ripartizione territoriale tra le autorità di ciascuno Stato.