Le Sez. U., a risoluzione di contrasto, pronunciando ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c., hanno affermato che nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d’acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall’art. 35 del d.P.R. n. 602 del 1973 è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute.
(S.U., sentenza n. 10378, del 12 aprile 2019, Pres. P. Curzio, Est. L. Bruschetta)